| LA TARSU GARAGE E’ ILLEGITTIMA |
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Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni unite, ma molti giudici di pace di Catania preferiscono semplicisticamente dichiarare il difetto di giurisdizione, danneggiando il contribuente, con poco divisibili motivazioni
Chiarito che la Tarsu garage è illegittima e va applicata soltanto nei casi in cui l’ente impositore abbia accertato la capacità specifica alla produzione dei rifiuti, il cittadino può e deve fare valere i propri diritti davanti al giudice ordinario. L’importo versato dai cittadini per la rimozione dei rifiuti, alla luce delle norme vigenti e della giurisprudenza di merito del giudice civile, va qualificato come corrispettivo per un servizio prestato e non come tributo. Ciò comporta uno spostamento della competenza dalla giurisdizione tributaria alla giurisdizione del giudice civile ordinario. Conseguentemente, interessantissime decisioni di diversi Giudici di pace hanno preliminarmente qualificato come opposizione all'esecuzione la domanda proposta contro gli atti impositivi in materia di rimozione rifiuti, accogliendo le eccezioni: sugli ingiustificati aumenti; sulla prescrizione delle richieste di pagamento per decorso del termine; sull’intempestività della notificazione e su eccepiti motivi di nullità e annullabilità delle cartelle esattoriali. Ove poi, sia stato notificato un preavviso di fermo o d’iscrizione ipotecaria a fronte di cartelle esattoriali per tassa rifiuti, è importante richiamare la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (la numero 875 del 17 gennaio 2007) con la quale ha definitivamente chiarito che la tutela nei confronti del fermo amministrativo disposto dai concessionari della riscossione si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Orbene, il riferimento generico all’autorità giudiziaria ordinaria non può essere letto nel senso di escludere la competenza del Giudice di pace, che appunto della Giurisdizione ordinaria fa parte integrante; ne consegue che il riparto della competenza tra il Giudice di pace e il Tribunale resta soggetta agli ordinari criteri di competenza per valore. Questa lettura appare confortata anche dal fatto che è la stessa Suprema Corte a specificare che il fermo amministrativo è uno strumento di agevolazione della realizzazione del credito e dunque un atto preordinato all’esecuzione forzata e funzionale alla stessa. Chiarito, dunque, che con la misura del fermo amministrativo l’esecuzione forzata non può dirsi ancora iniziata, i rimedi esperibili avverso tale provvedimento sono quelli previsti dal codice di procedura civile e dunque “davanti al giudice competente (compreso il Giudice di pace) per valore e per territorio”. Purtroppo, va ancora rilevato, che oggi diversi Giudici di pace (compresi quelli in servizio nel mandamento di Catania) sono riluttanti ad applicare la normativa dell’opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale in materia di rimozione rifiuti, preferendo semplicisticamente dichiarare il difetto di giurisdizione, per altro in assenza d’idonee e non condivisibili motivazioni. In materia di rimozione rifiuti possono essere applicati i recentissimi indirizzi affermati dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite (5 giugno 2008 n. 14831) che ha stabilito il principio di diritto secondo il quale la competenza e la giurisdizione del Giudice va determinata in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio: il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili, deve accertare quale sia la natura - tributaria o non tributaria - dei crediti posti a fondamento del provvedimento, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità d crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici competenti. Stabilito che, come si rileva dalle recenti sentenze del Giudice di pace di Mascalucia, il versamento effettuato dal cittadino per la rimozione rifiuti, va qualificato come corrispettivo non avente natura tributaria e non come tassa, vanno riconosciute definitivamente la giurisdizione del Giudice di pace e la legittimazione attiva del cittadino titolare di un diritto soggettivo giuridicamente rilevante alla rimozione dell’ingiusto provvedimento sia per la tassazione del garage sia d’ingiustificati aumenti di cui è destinatario, e quella passiva concorrente del concessionario del servizio riscossione, e dell’Ente impositore. In conclusione, in materia di rimozione rifiuti, tutti i cittadini possono fare valere davanti al Giudice di pace fatti estintivi relativi alla formazione del titolo esecutivo, e comunque relativi alla notificazione della cartella, nonché qualunque intervenuta prescrizione e decadenza, chiedere la liquidazione di tutti i danni subiti e la condanna alle spese della parte soccombente in via solidale (ente impositore ed ente esattore). Tecnicamente l’opposizione va formalizzata con atto di citazione, e per l’iscrizione a ruolo si dovrà versare un contributo unificato di € 30,00 per cartelle esattoriali d’importo fino a € 1.100,00. Preliminarmente, il cittadino potrà richiedere la sospensione dell’esecutività del titolo opposto. |
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